L'ASSESSORE
                 per i beni culturali ed ambientali
                    e per la pubblica istruzione
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  governo e
dell'amministrazione della  regione siciliana, approvato  con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
   Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il decreto  n. 6205  del  16 giugno  1993, pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana  n. 34 del 17 luglio 1993,
con il  quale, al fine  di procedere alla  pianificazione paesistica,
l'area  degli  ambienti costieri  misti  in  prossimita' di  Sampieri
ricadente nei comuni di Scicli  e Modica (Ragusa) e' stata dichiarata
temporaneamente  immodificabile  in  applicazione dell'art.  5  della
legge  regionale 30  aprile 1991,  n. 15,  fino all'approvazione  del
piano territoriale paesistico;
  Visto  il decreto  n.  6987 dell'8  luglio  1995, pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana  n. 37 del 14 luglio 1995,
con il quale e' stato prorogato, per un ulteriore biennio, il vincolo
sopra descritto;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato che  la zona  in argomento non  e' ancora  sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane   l'esigenza  di  proteggere  il
territorio meglio  descritto nel decreto  n. 6205 del 16  giugno 1993
mediante  adeguate  misure  di   salvaguardia  quali  il  vincolo  di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
soprintendenza per i  beni culturali e ambientali di  Ragusa con nota
n. 2958 del 16 giugno 1997;
  Ritenuto,  in   particolare,  che  permane  il   grave  rischio  di
interventi  indiscriminati,  non   compatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche del  vigente strumento,  idonei ad alterare  i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha  attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo   il  piano  di  lavoro
approvato con decreto  n. 7276 del 28 dicembre  1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. n. 3, fg. n. 351;
  Rilevato che a tale scopo  con decreto del presidente della regione
Sicilia n.  862 del 5 ottobre  1993 e' stato istituito  presso questo
assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del
regio decreto n.  1357/40 per la procedura di  approvazione del piano
territoriale paesistico;
  Visto il  verbale della seduta del  30 aprile 1996, nella  quale il
comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee
guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla
pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
  Rilevato che detto verbale, con nota  n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'   stato  trasmesso,   unitamente  alle   linee  guida   del  piano
territoriale  paesistico   alle  soprintendenze  beni   culturali  ed
ambientali  per  la  pubblicazione  all'albo  dei  comuni,  ai  sensi
dell'art. 24,  secondo comma, del  regolamento della legge  29 giugno
1939, n.  1497, approvato con regio  decreto 3 giugno 1940,  n. 1357,
per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione  risolutiva   dell'approvazione  del   piano  territoriale
paesistico dell'area  suddetta, dal disposto dell'art.  2 della legge
19 novembre  1968, n.  1187, e  dell'art. 1  della legge  regionale 5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato,  per quanto  sopra espresso,  che sussistono  motivate
esigenze  per  prorogare  per  un anno  l'efficacia  del  vincolo  di
immodificabilita'   temporanea  vigente   nell'area  degli   ambienti
costieri misti  in prossimita' di  Sampieri, ricadente nei  comuni di
Scicli e Modica,  area meglio individuata nel decreto n.  6205 del 16
giugno 1993, preservandone  l'aspetto naturale e i  valori estetico -
ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di
redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' prorogato per  un anno dalla data di sua  scadenza il vincolo di
immodificabilita'  temporanea imposto,  ai  sensi  dell'art. 5  della
legge regionale n. 15 / 1991, sull'area degli ambienti costieri misti
in prossimita' di  Sampieri, ricadente nei comuni di  Scicli e Modica
per effetto del decreto n. 6205  del 16 giugno 1993, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana  n. 34 del 17 luglio 1993,
prorogato con  decreto n.  6987 dell'8  luglio 1995  pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana  n. 37 del 14 luglio 1995,
secondo  le  disposizioni  le  modalita' e  gli  ambiti  territoriali
contenuti  nel  provvedimento  originario,  che  si  intendono  tutti
richiamati e confermati.